Cos è

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 60 giorni dalla scadenza.

E’ prevista l’espulsione amministrativa decorsi 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che ​ne sia stato chiesto il rinnovo.

Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i 60 giorni successivi alla scadenza, ​in possesso di ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza completa, mantiene tutti i diritti ​connessi al soggiorno.

Chi ne ha diritto

Possono rinnovare il permesso di soggiorno gli stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

Rinnovabilità del titolo (alcuni non lo sono come il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di ​visto uniforme, il permesso per volontariato, il permesso di soggiorno per studio oltre il terzo anno fuori ​corso, il permesso per lavoro stagionale).

Permanenza dei requisiti previsti per il rilascio (passaporto o titolo equivalente, mezzi di sostentamento, ​assolvimento obbligo assistenza sanitaria se richiesta, alloggio se richiesto, assenza di motivi ostativi).

Requisiti specifici per la tipologia di permesso.

Il permesso non è rinnovabile in caso di assenza dal territorio nazionale per sei mesi o per più della metà della ​durata del permesso.

SERVIZI
Migranti  sedi e orari
 
sedi e orari  News locali