Cos è

Il ricongiungimento familiare è la realizzazione del diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare. ​Questo è riconosciuto agli stranieri titolari di:

Permesso di soggiorno, cittadinanza UE, permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.

Permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro ​autonomo non occasionale, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica di qualsiasi ​durata, carta blu UE di qualsiasi durata, attesa cittadinanza.

Il ricongiungimento è escluso:

Quando il soggiornante chiede il riconoscimento della protezione internazionale e la domanda non è ​ancora stata oggetto di una decisione definitiva.

Se il richiedente è destinatario delle misure di protezione temporanea.

Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda all’INPS, contatta la nostra sede più vicina.

Chi ne ha diritto

Hanno diritto al ricongiungimento familiare con il cittadino straniero soggiornante in italia i familiari stranieri:

Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.

Figli minori o equiparati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che ​l’altro genitore, qualore esistente, abbia dato il suo consenso.

Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie ​indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.

Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ​ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, ​gravi motivi di salute.

Se il rifugiato è un minore non accompagnato è consentito l’ingresso e il soggiorno ai fini del ​ricongiungimento degli ascendenti diretti di primo grado.

Requisiti oggettivi dello ​straniero richiedente

I requisiti oggettivi richiesti sono:

La disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati ​dai competenti uffici comunali.

Disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno ​sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel ​territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrassessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio ​Sanitario Nazionale previo pagamento di un contributo.

Si prescinde dal possesso di un reddito, di un alloggio e dell’assicurazione sanitaria se il richiedente è ​beneficiario di protezione internazionale

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