La legge di bilancio 197/2022 rivede in senso restrittivo i requisiti di accesso al pensionamento con opzione donna. Questa modalitΓ , che consentiva alle donne di lasciare il lavoro a 58 anni di etΓ  e 35 anni di contribuzione, Γ¨ stata confermata innalzando il requisito anagrafico a 60 anni per chi non ha figli e restringendo la platea dei potenziali aventi diritto alle seguenti categorie:  

a) caregiver che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravitΓ  accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona gravemente disabile abbiano compiuto i 70 anni di etΓ  oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) invalidi, con una riduzione della capacitΓ  lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invaliditΓ  civile, superiore o uguale al 74%;

c) licenziate o dipendenti di imprese per le quali Γ¨ attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (ex articolo 1, comma 852, della n. 296/2006).

Per quanto riguarda l'etΓ , il requisito viene rimodulato in ragione del numero dei figli. Infatti, le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74% possono accedere al pensionamentoco dopo aver maturato entro il 31 dicembre 2022 35 anni di contribuzione, ma l’etΓ  anagrafica segue questo schema:

  • 60 anni se senza figli;
  • 59 anni se con 1 figlio;
  • 58 anni se con almeno 2 figli.

Per le lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi, invece,  il requisito dell'etΓ  resta 58 anni di etΓ , indipendentemente dal numero dei figli.

La legge di Bilancio ha anche cancellato la differenziazione dell’etΓ  per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome. Restano invece confermate le previgenti disposizioni in materia di decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nel 2022, possono accedere al pensionamento, rispettivamente il 1Β° settembre e il 1Β° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.

 

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