La legge di stabilità 2023 ha prorogato al 31.12.2022 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in oggetto ma solo per le lavoratrici che:

  • assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%

  • c. 852 art. 1 L. 296/2006 licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Sul reale perimetro dell’ultima condizione si attendono chiarimenti ministeriali.  La norma suona infatti parecchio restrittiva lasciando presagire l’esclusione di tutte le lavoratrici dipendenti, dimissionarie o licenziate da imprese di minori dimensioni dove non esistono tavoli di confronto istituzionali.

Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta (35 anni) ma cambia il requisito dell’età. Per le iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, nella determinazione dell’anzianità contributiva, ai fini del diritto non concorrono i contributi figurativi per malattia e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI e NASpI.

Entro il 31.12.2022, le lavoratrici caregivers e invalide almeno al 74%, possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione di 35 anni di contribuzione e l’età anagrafica di:

  • 60 anni se senza figli

  • 59 anni se con 1 figlio

  • 58 anni se con almeno 2 figli

tabellaOpzione

Ad oggi, nulla è stato specificato in merito ai casi di perdita della condizione di beneficiaria (ad esempio, se a seguito di revisione sanitaria, l’invalidità scende sotto il 74%).

Entro il 31.12.2022, le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi, devono aver perfezionato 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli. Tuttavia, le lavoratrici che hanno maturato i requisiti dei 35 anni di contributi e 58/59 anni di età (dipendenti appunto, e autonome) entro il 31 dicembre 2021, possono accedere al trattamento pensionistico anche dopo l’apertura della finestra.

Non è più prevista la differenziazione dell’età per gestioni e i predetti requisiti anagrafici sono validi sia per le dipendenti che per le autonome.
Sono confermante le previgenti disposizioni in materia di decorrenza:

  • attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti

  • attesa di 18 mesi per le lavoratrici che accedono al trattamento in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Comparto scuola e AFAM

Le lavoratrici a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nel 2022, possono accedere al pensionamento il 1° settembre e il 1° novembre del 2023, presentando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022

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