Sarà il 31 marzo la prima scadenza per l’invio delle domande da parte di coloro che nel 2023 matureranno i requisiti per accedere all’anticipo pensionistico con l’indennità Ape sociale 2023.

Si tratta di un’indennità a carico dello Stato, corrisposta dall’Inps in quote mensili sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

 Con l’ultima Legge di bilancio il periodo di sperimentazione dell’Ape sociale e’ stato esteso sino al 31 dicembre 2023, rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2022.

  Al ricorrere di determinati requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, possono accedere alla prestazione quattro specifiche categorie di lavoratori residenti in Italia iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps che, alla data di accesso al trattamento:

  • Hanno compiuto almeno 63 anni di età;
  • Hanno cessato l’attività lavorativa;
  • Non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto;

e si trovano, alternativamente, in una delle seguenti condizioni:

  • Stato di disoccupazione (30 anni di contributi);
  • Assistenza a familiari (30 anni di contributi);
  • Capacità lavorativa ridotta (30 anni di contributi);
  • Svolgimento di mansioni gravose (36 anni di contributi).

Per le lavoratrici madri e’ prevista una riduzione dell’anzianità contributiva richiesta di 1 anno con la presenza di 1 figlio e di 2 anni se presenti 2 o piu’ figli.

Come anticipato, coloro che nel corso del 2023 sono in possesso dei requisiti necessari per l’anticipo pensionistico possono trasmettere domanda all’Inps entro il 31 marzo o il 15 luglio 2023.

Le istanze presentate oltre i termini citati e, in ogni caso, entro il 30 novembre 2023 saranno prese in considerazione soltanto in presenza di risorse finanziarie residue.

L’Ape sociale spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda, a patto che a tale data sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla normativa.

La prestazione spetta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, sino all’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

L’Ape sociale spetta in misura pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque nel rispetto di un massimale di 1.500,00 euro.

L’Ape sociale è incompatibile con:

  • I trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (ad esempio NASpI e DIS-COLL);
  • L’assegno di disoccupazione (ASDI);
  • L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

Prevista invece la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata, nel caso in cui i relativi redditi non eccedano 8.174,00 euro lordi annui, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 5.500 euro lordi annui.

Nelle ipotesi di superamento del limite annuo citato, il soggetto decade dall’Ape sociale. In questo caso l’indennità comunque percepita nell’anno di superamento del limite di reddito è considerata indebita e la sede Inps procede al relativo recupero.

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