A partire dal 1° gennaio 2023, la legge di bilancio 2023 prevede che un mese del congedo parentale per le madri o i padri lavoratori dipendenti sarà indennizzato all'80% della retribuzione, invece del tradizionale 30%.

Questo mese di congedo parentale sarà fruibile entro il sesto anno di vita del figlio e in alternativa tra i genitori. La novità è contenuta nell'art. 1, c. 359, della legge di bilancio 197/2022 e l'Inps ha fornito le prime istruzioni in merito nella Circolare n. 45/2023.

Il congedo parentale è il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori una volta terminato il congedo di maternità o il congedo di paternità spettante per legge in occasione della nascita/adozione di un bimbo.

La riforma del dlgs n. 105/2022 prevede che alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettino complessivamente 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

I primi nove mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione e vanno fruiti nel seguente modo:

  • tre mesi alla madre
  • tre mesi al padre
  • altri tre mesi di comune accordo tra i due

I periodi ulteriori a nove mesi eventualmente richiesti dai genitori sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione Inps.

La novità introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda solo i lavoratori dipendenti e prevede che un mese del congedo parentale sia indennizzato all'80% della retribuzione, ma limitatamente a uno dei due genitori.

La novità non incide sulla durata del congedo e la situazione che i genitori sperimenteranno dal 1° gennaio 2023 sarà la seguente:

  • un mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • otto mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
  • i restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore.

Il mese indennizzato all’80% è uno solo per la coppia e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto di essi.

La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e riguarda solo i genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi, in particolare, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2022.

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