L’INPS annuncia la ripresa del pagamento dell’indennizzo per la cessazione delle attività commerciali. Nel messaggio n. 1782/2023, l’istituto spiega che verranno liquidate tutte le richieste inoltrate dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023, grazie alla disponibilità di risorse verificata con il monitoraggio.
Che cos'è
Si tratta di un indennizzo mensile pari alla pensione minima (563,74 euro al mese nel 2023), che viene erogato in caso di chiusura definitiva delle attività commerciali fino al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni). La misura è stata introdotta dal D.Lgs. 207/1996 per il periodo 1996 - 1998 e successivamente prorogata e ampliata a varie categorie di commercianti, tra cui quelli al minuto in sede fissa o su aree pubbliche. Dal 1° gennaio 2019 la misura è stata resa stabile dalla legge n. 145/2018 e estesa anche a chi ha cessato l’attività dal 1.1.2017, grazie al decreto legge n.101 del 2019, convertito con modifiche dalla legge n. 128 del 2019.
Lo sblocco delle domande
La proroga ha però determinato un incremento delle domande e un disequilibrio tra i contributi destinati al finanziamento (0,09%) e le prestazioni a carico del Fondo. Con il messaggio n. 2347/2020 l’Inps ha comunicato che, per mancanza di risorse, il pagamento dell’indennità doveva essere limitato alle domande presentate entro il 30 novembre 2019.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha risolto il disequilibrio aumentando il contributo per gli iscritti alla gestione dal 1° gennaio 2022 (passato dallo 0,09% allo 0,48%) e trasferendo a carico del bilancio dello Stato di 167,1 milioni di euro per far fronte alle istanze del 2021.
Con il messaggio n. 202/2021, quindi, l’Inps ha dato possibilità di procedere alla liquidazione delle domande d’indennizzo presentate fino al 31 dicembre 2020; poi alle domande presentate dal 1° gennaio al 31 maggio 2021 (messaggio 2054/2021); a quelle dal 1° giugno al 31 luglio 2021 (messaggio 2836/2021), dal 1° agosto al 30 novembre 2021 (messaggio 4345/2021), dal 1° dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 (messaggio 1440/2022), dal 1° marzo al 31 agosto 2022 (messaggio 3520/2022), infine, dal 1° settembre al 30 novembre 2022 (messaggio 4491/2022).
Con il messaggio n.1782/2023, valutato il positivo andamento delle domande, in seguito al previsto monitoraggio, l’Inps spiega che è possibile liquidare anche le domande pervenute dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Con successivo messaggio, inoltre, l’Inps fornirà le istruzioni per domande presentate a partire dal 1° maggio 2023 che, per il momento, non possono essere gestite in attesa della verifica degli stanziamenti di risorse.