Con la sentenza n. 1224/2024 RGL (pubblicata il 15 gennaio 2026), il Tribunale di Alessandria ha stabilito un principio fondamentale per la tutela dell3 lavorator3: il decesso di chi da lavoro deve essere considerato una causa di disoccupazione involontaria del tutto assimilabile al licenziamento ai fini dell'accesso all'APE Sociale. La vicenda riguarda una lavoratrice assistita dall’Inca CGIl di Alessandria che ha cessato il proprio rapporto di lavoro nel febbraio 2023 a seguito del decesso del proprio datore di lavoro. Dopo aver percepito l'intera indennità NASPI, la ricorrente ha presentato domanda per l'anticipo pensionistico (APE Sociale). L'INPS aveva tuttavia respinto la richiesta. La Giudice Silvia Fioraso ha accolto il ricorso, smontando le tesi dell'INPS attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma e richiamando la giurisprudenza di merito più recente. Il Tribunale ha dunque condannato l'INPS a riconoscere il diritto della ricorrente all'APE Sociale con decorrenza dalla data della domanda, corrispondere le prestazioni arretrate, oltre agli accessori di legge e pagare le spese di lite.

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