Il requisito del soggiorno legale in Italia per almeno 10 anni continuativi, necessario ai fini della concessione dell’assegno sociale, è soddisfatto anche se lo straniero è andato all’estero per meno di sei mesi continuativi oppure per non più dieci mesi complessivi per due quinquenni consecutivi.
Circolare Inps n. 131/2022 chiarisce alcuni aspetti normativi
I chiarimenti riguardano i requisiti normativi per la concessione dell’assegno sociale, la prestazione assistenziale corrisposta dal 67° anno di età ai cittadini italiani ed equiparati che possiedono redditi personali e/o coniugali al di sotto delle soglie annualmente stabilite per legge. Spetta anche ai cittadini stranieri apolidi o titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti e ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’assegno sociale è subordinato alla residenza effettiva ed abituale in Italia al momento della domanda, requisito che deve permanere per tutta la durata della prestazione. Dal 1° gennaio 2009 è stato introdotto una ulteriore condizione: l’aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
L’accertamento della presenza legale per almeno dieci anni continuativi va coordinata con il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. La disposizione stabilisce che le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi
Di conseguenza per accertare il requisito occorre scindere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi verificando che in ciascuno dei due:
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Non si sia verificata un’assenza continuativa pari o superiore a sei mesi dal territorio nazionale;
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Non si sia verificata un’assenza complessiva superiore a dieci mesi dal territorio nazionale.
Nelle ipotesi predette si verifica un’interruzione della continuità del soggiorno e, pertanto, il computo dei dieci anni dovrà ripartire nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia successiva all’interruzione.
La verifica
Il vincolo del soggiorno legale continuativo di almeno 10 anni va accertato nei confronti di tutti i richiedenti a prescindere dalla cittadinanza, vale quindi anche per i cittadini italiani e comunitari (i quali devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza)
Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.
Il requisito è soddisfatto nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010 anche se nell'ultimo decennio il richiedente abbia trascorso alcuni anni all'estero.